DIRITTI E DOVERI UNIVERSALI DELLA CULTURA PLANETARIA


INTRODUZIONE: I NUOVI DIRITTI E DOVERI PLANETARI 

Il processo di planetarizzazione delle culture comporta una radicale trasformazione del concetto di diritto e di dovere. La consapevolezza degli effetti sociali, ecologici, etici delle nostre azioni quotidiane ci offre un vasto campo di riflessione sulle nostre reali responsabilità.

In ogni campo delle attività umane si è da tempo iniziata una profonda discussione sui nuovi comportamenti accettabili e sostenibili. Dalla bioetica, all’ingegneria genetica, dalle tasse, alle relazioni famigliari, all’educazione si evidenziano nuove linee e tendenze.

Iniziamo a parlare dei diritti e dei doveri planetarI partendo dalla  DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI delle Nazioni Unite, affrontando il tema centrale della consapevolezza dei consumi e terminando con una considerazione sulla libertà di coscienza e sul condizionamento religioso.


Questo campo è suddiviso nei seguenti paragrafi:

  1. LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI UNIVERSALI DELL’ONU

  2. CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA

  3. IL CONSUMO CRITICO

  4. LIBERTA' DI COSCIENZA E CONDIZIONAMENTI RELIGIOSI 


I DIRITTI UNIVERSALI DELL’ONU


DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
10 dicembre 1948

A cura del Centro di Studi e di formazione sui diritti della persona e dei popoli Source: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Geneva, Switzerland - 1àà7

Per informazioni sui diritti umani: http://www.cepadu.unipd.it/

Preambolo
Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;
Adesso, pertanto,
L'ASSEMBLEA GENERALE
proclama la presente Dichiarazione Universale dei Diritti Umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Articolo 2
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Articolo 11
1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
Articolo 13
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.
Articolo 14
1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Articolo 15
1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
Articolo 16
1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
Articolo 17
1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Articolo 20
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
Articolo 21
1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.
Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.
Articolo 23
1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
Articolo 25
1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.
Articolo 26
1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3.I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.
Articolo 27
1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
Articolo 29
1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.
Traduzione non ufficiale a cura del Centro di Studi e di formazione sui diritti della persona e dei popoli.

Per informazioni: http://www.cepadu.unipd.it/


CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA

Adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989

 

Preambolo
Gli Stati parti della presente Convenzione
Considerato che in conformità ai principi proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,
Tenuto presente il fatto che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato, nello Statuto delle Nazioni Unite, la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana e hanno deciso di promuovere il progresso sociale ed un migliore tenore di vita in una più ampia libertà,
Riconosciuto che le Nazioni Unite hanno proclamato e convenuto nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nei Patti internazionali sui diritti umani che ad ogni individuo spettano tutte le libertà ed i diritti che vi sono enunciati senza distinzione alcuna per ragioni di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, origine nazionale o sociale, ricchezza, nascita o altra condizione,
Ricordato che nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto a misure speciali di protezione ed assistenza,
Convinti che la famiglia, quale nucleo fondamentale della società e quale ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, debba ricevere l'assistenza e la protezione necessarie per poter assumere pienamente le sue responsabilità all'interno della comunità,
Riconosciuto che il fanciullo per il pieno ed armonioso sviluppo della sua personalità, deve crescere in un ambiente familiare, in un'atmosfera di felicità, amore e comprensione,
Considerato che occorre preparare appieno il fanciullo ad avere una vita individuale nella società, ed allevarlo nello spirito degli ideali proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite e in particolare nello spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di eguaglianza e di solidarietà,
Tenuto presente che la necessità di accordare speciale protezione al fanciullo è stata stabilita nella Dichiarazione di Ginevra sui diritti del fanciullo del 1924 e nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dalle Nazioni Unite nel 1959, ed è stata riconosciuta nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nel Patto internazionale sui diritti civili e politici (in particolare negli articoli 23 e 24) e nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (in particolare nell'articolo 10) e negli statuti e strumenti pertinenti delle agenzie specializzate e delle organizzazioni internazionali operanti nel campo della protezione dell'infanzia,
Tenuto presente che, come indicato nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959, "il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali compresa un'adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita",
Richiamate le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici relativi alla protezione al benessere dell'infanzia con particolare riferimento all'affidamento e all'adozione sul piano nazionale ed internazionale (risoluzione 41/85 dell'Assemblea generale, del 3 dicembre 1986), dell'Insieme di regole minime delle Nazioni Unite per l'amministrazione della giustizia minorile ("Regole di Bejing" risoluzione 40/33 dell'Assemblea generale del 29 novembre 1985) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli nelle situazioni di emergenza e di conflitto armato (risoluzione 3318 (XXIX) dell'Assemblea generale, del 14 dicembre 1974),
Riconosciuto che in tutti i paesi del mondo vi sono fanciulli che vivono in condizioni di particolare difficoltà e che è necessario accordare loro una particolare attenzione,
Tenendo conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione dello sviluppo armonioso del fanciullo,
Riconosciuta l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli in ogni paese, in particolare nei paesi in via di sviluppo,
Hanno convenuto quanto segue:

PARTE I

Articolo 1
Ai sensi della presente Convenzione s'intende per fanciullo ogni essere umano in età inferiore ai diciotto anni, a meno che secondo le leggi del suo Stato, sia divenuto prima maggiorenne.
Articolo 2
1. Gli Stati parti s'impegnano a rispettare i diritti che sono enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo nel proprio ambito giurisdizionale, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, del fanciullo o dei suoi genitori o tutori, della loro origine nazionale, etnica o sociale, della loro ricchezza, della loro invalidità, della loro nascita o di qualunque altra condizione.
2. Gli Stati parti devono adottare ogni misura appropriata per assicurare che il fanciullo sia protetto contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivata dallo status, le attività, le opinioni espresse o il credo dei suoi genitori, dei suoi tutori o di membri della sua famiglia.
Articolo 3
1. In tutte le decisioni riguardanti i fanciulli che scaturiscano da istituzioni di assistenza sociale, private o pubbliche, tribunali, autorità amministrative o organi legislativi, I'interesse superiore del fanciullo deve costituire oggetto di primaria considerazione.
2. Gli Stati parti s'impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, tenuto conto dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei tutori legali o di qualsiasi altra persona legalmente responsabile di esso, e, a tal fine, prenderanno ogni misura appropriata di carattere ie amministrativo.
3. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare che le istituzioni, i servizi e le strutture responsabili della cura e della protezione dei fanciulli siano conformi ai criteri normativi fissati dalle autorità competenti, particolarmente nei campi della sicurezza e dell'igiene e per quanto concerne la consistenza e la qualificazione del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.
Articolo 4
Gli Stati parti si impegnano ad adottare ogni misura appropriata di natura legislativa, amministrativa e d'altro genere per dare attuazione ai diritti riconosciuti in questa Convenzione. Per quanto attiene i diritti economici, sociali e culturali, gli Stati parti adottano tali misure in tutta la gamma delle risorse di cui dispongono e, all'occorrenza, nel quadro della cooperazione internazionale.
Articolo 5
Gli Stati parti rispettano le responsabilità, i diritti ed i doveri dei genitori o, all'occorrenza dei membri della famiglia allargata o della comunità, secondo quanto previsto dalle usanze locali, dei tutori o delle altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di impartire a quest'ultimo, in modo consono alle sue capacità evolutive, I'orientamento ed i consigli necessari all'esercizio dei diritti che gli riconosce la presente Convenzione.
Articolo 6
1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto innato alla vita.
2. Gli Stati parti si impegnano a garantire nella più ampia misura possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.
Articolo 7
1. Il fanciullo dovrà essere registrato immediatamente dopo la nascita ed a partire da essa avrà diritto ad un nome, ad acquisire una nazionalità e, nella misura del possibile, a conoscere i propri genitori ed essere da essi accudito.
2. Gli Stati parti assicureranno l'attuazione di questi diritti in conformità alle loro legislazioni nazionali ed agli obblighi derivanti dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare in quelle situazioni in cui il fanciullo si troverebbe altrimenti privo di nazionalità.
Articolo 8
1. Gli Stati parti s'impegnano a rispettare il diritto del fanciullo di conservare la propria identità, nazionalità, nome e relazioni familiari, quali riconosciuti per legge, senza interferenze illegali.
2. Se il fanciullo viene illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti forniranno adeguata assistenza e tutela affinché venga sollecitamente ristabilita la sua identità.
Articolo 9
1. Gli Stati parti devono assicurare che il fanciullo non venga separato dai suoi genitori contro la loro volontà, a meno che le autorità competenti non decidano, salva la possibilità di presentare ricorsi contro tale decisione all'autorità giudiziaria, in conformità alle leggi ed alle procedure applicabili, che tale separazione risulti necessaria nell'interesse superiore del fanciullo. Una decisione in tal senso può risultare necessaria in casi particolari, quali quelli in cui si verifichino episodi di maltrattamento o di negligenza da parte dei genitori nei confronti del fanciullo o qualora, i genitori vivano separati, sia necessario fissare il luogo e la residenza del fanciullo.
2. In qualsiasi procedimento relativo ai casi previsti nel paragrafo 1, tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare al dibattimento e di esporre le loro ragioni.
3. Gli Stati parti debbono rispettare il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori, salvo quando ciò sia contrario all'interesse superiore del fanciullo.
4. Allorquando tale separazione consegua da misure adottate da uno Stato parte, quali la detenzione, la reclusione, I'esilio, la deportazione o la morte (inclusa la morte per qualsiasi causa, sopravvenuta nel corso della detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi o del fanciullo, tale Stato parte, su richiesta, fornirà ai genitori, al fanciullo o, all'occorrenza, ad un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali relative al luogo in cui si trovino il membro o i membri della famiglia, a meno che la divulgazione di queste informazioni non risulti pregiudizievole al benessere del fanciullo. Gli Stati parti devono accertarsi inoltre che la presentazione di tale domanda non comporti di per sé alcuna conseguenza negativa per la persona o le persone interessate.
Articolo 10
1. In conformità all'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, qualunque richiesta presentata da un fanciullo o dai suoi genitori di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini della riunificazione della famiglia verrà presa in esame dagli Stati parti in modo favorevole, con spirito umanitario e sollecitudine. Gli Stati parti si accerteranno inoltre che la presentazione di tale domanda non comporta conseguenze negative per i richiedenti ed i membri della loro famiglia.
2. Un fanciullo i cui genitori risiedano in stati diversi deve avere il diritto di mantenere, salvo circostanze eccezionali, relazioni personali e contatti diretti regolari con entrambi i genitori. A tal fine, e in conformità all'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9 gli Stati parti s'impegnano a rispettare il diritto del fanciullo o dei suoi genitori di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di far ritorno nel proprio paese. Il diritto di lasciare qualsiasi paese può essere oggetto esclusivamente alle restrizioni previste dalla legge, che risultino necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, I'ordine pubblico, la salute o la moralità pubblica, o i diritti e le libertà altrui, e che risultino compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.
Articolo 11
1. Gli Stati parti devono adottare le misure appropriate per lottare contro i trasferimenti illeciti all'estero di fanciulli ed il loro mancato rientro (nei paesi d'origine).
2. A tal fine, gli Stati parti promuoveranno la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali o l'adesione agli accordi esistenti.
Articolo 12
1. Gli Stati parti devono assicurare al fanciullo capace di formarsi una propria opinione il diritto di esprimerla liberamente ed in qualsiasi materia, dando alle opinioni del fanciullo il giusto peso in relazione alla sua età ed al suo grado di maturità.
2. A tal fine, verrà in particolare offerta al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in qualunque procedimento giudiziario o amministrativo che lo riguardi, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un'apposita istituzione, in conformità con le regole di procedura della legislazione nazionale.
Articolo 13
1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, a prescindere dalle frontiere, sia verbalmente che per iscritto o a mezzo stampa o in forma artistica o mediante qualsiasi altro mezzo scelto dal fanciullo.
2. L'esercizio di questo diritto può essere sottoposto a talune restrizioni, che però siano soltanto quelle previste dalla legge e quelle necessarie:
°°°°a) al rispetto dei diritti e della reputazione altrui;
°°°°b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubblica.
Articolo 14
1. Gli Stati parti devono rispettare il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
2. Gli Stati parti devono rispettare il diritto e il dovere dei genitori o all'occorrenza, dei tutori, di guidare il fanciullo nell'esercizio del diritto sopramenzionato in modo consono alle sue capacità evolutive.
3. La libertà di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni può essere sottoposta solo a quelle limitazioni di legge necessarie a proteggere l'ordine pubblico, la sicurezza, la salute e la moralità pubblica, e le libertà ed i diritti fondamentali altrui.
Articolo 15
1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione e alla libertà di riunione pacifica.
2. L'esercizio di questi diritti non può essere sottoposto a restrizioni di sorta, salvo quelle previste dalla legge e che risultino necessarie in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica o dell'ordine pubblico, o per proteggere la salute o la moralità pubblica, o i diritti e le libertà altrui.
Articolo 16
1. Nessun fanciullo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, né a lesioni illecite del suo onore e della sua reputazione.
2. Ogni fanciullo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o atteggiamenti lesivi.
Articolo 17
Gli Stati parti riconoscono l'importante funzione svolta dai mass-media e devono assicurare che il fanciullo abbia accesso a informazioni e a programmi provenienti da diverse fonti nazionali ed internazionali, in particolare a quelli che mirano a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti devono:
°°°°a) incoraggiare i mass-media a diffondere un'informazione e programmi che presentino un'utilità sociale e culturale per il fanciullo e che risultino conformi allo spirito dell'articolo 29
°°°°b) incoraggiare la cooperazione internazionale allo scopo di promuovere la produzione lo scambio e la diffusione di un'informazione e di programmi di questa natura provenienti da diverse fonti culturali, nazionali ed internazionali
°°°°c) incoraggiare la produzione e la diffusione di libri per ragazzi;
°°°°d) incoraggiare i mass-media a prestare particolare attenzione ai bisogni linguistici dei bambini autoctoni o appartenenti a minoranze
°°°°e) promuovere l'elaborazione di appropriati principi direttivi destinati a tutelare il fanciullo contro l'informazione ed i programmi che nuocciano al suo benessere, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 13 e 18.
Articolo 18
1. Gli Stati parti si devono adoperare al massimo per garantire il riconoscimento del principio secondo cui entrambi i genitori hanno comuni responsabilità in ordine all'allevamento ed allo sviluppo del bambino. Le responsabilità di allevare il fanciullo e di garantire il suo sviluppo incombe in primo luogo ai genitori o, all'occorrenza, ai tutori. Nell'assolvimento del loro compito essi debbono venire innanzitutto guidati dall'interesse superiore del fanciullo.
2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti devono fornire un'assistenza adeguata ai genitori o ai tutori legali nell'adempimento delle loro responsabilità in materia di allevamento del fanciullo, e devono assicurare lo sviluppo di istituzioni e servizi per l'assistenza all'infanzia.
3. Gli Stati parti devono adottare appropriate misure per assicurare che i fanciulli i cui genitori svolgano un'attività lavorativa abbiano il diritto di beneficiare di servizi e di strutture destinati alla vigilanza dell'infanzia, se in possesso degli appositi requisiti per usufruirne.
Articolo 19
1. Gli Stati parti adotteranno ogni misura appropriata di natura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per proteggere il fanciullo contro qualsiasi forma di violenza, danno o brutalità fisica o mentale, abbandono o negligenza, maltrattamento con sfruttamento, inclusa la violenza sessuale, mentre è sotto la tutela dei suoi genitori, o di uno di essi, del tutore o dei tutori o di chiunque altro se ne prenda cura.
2. Tali misure protettive comprenderanno, all'occorrenza, procedure efficaci per l'istituzione di programmi sociali miranti a fornire l'appoggio necessario al fanciullo ed a coloro ai quali è affidato, nonché per altre forme di prevenzione e ai fini di identificazione, di rapporto, di ricorso d'inchiesta, di trattamenti e di procedimenti nei casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra, e potranno altresì comprendere procedure d'intervento giudiziario.
Articolo 20
1. Un fanciullo che venga privato, permanentemente o temporaneamente del suo ambiente familiare o che nel suo proprio interesse non possa essere lasciato in tale ambiente, avrà diritto a speciale protezione e assistenza da parte dello Stato.
2. Gli Stati parti debbono garantire a tale fanciullo una forma di cura ed assistenza alternativa in conformità alla loro legislazione nazionale.
3. Tale assistenza alternativa può comprendere, tra l'altro, l'affidamento, la "kafala" prevista dalla legge islamica, l'adozione o, in caso di necessità, la sistemazione in idonee istituzioni per l'infanzia. Nella scelta di queste soluzioni, si terrà debito conto della necessità di garantire una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.
Articolo 21
Gli Stati parti che riconoscono e/o autorizzano il sistema dell'adozione devono accertarsi che l'interesse superiore del fanciullo costituisca la principale preoccupazione in materia e devono:
°°°°a) assicurare che l'adozione del bambino venga autorizzata solo dalle autorità competenti che verifichino, in conformità alla legge ed alle procedure applicabili e sulla base di tutte le informazioni pertinenti ed attendibili, che l'adozione possa aver luogo tenuto conto della situazione del fanciullo rispetto ai genitori, ai parenti ed ai tutori e che, all'occorrenza, le persone interessate abbiano dato il loro assenso consapevole all'adozione, dopo essersi avvalse delle consultazioni e consigli necessari in materia
°°°°b) riconoscere che l'adozione in un altro paese può essere considerato un mezzo alternativo di assistenza al fanciullo, qualora questi non possa trovare accoglienza in una famiglia affidataria o adottiva nel proprio paese d'origine, o non possa trovare nel suddetto paese un'altra soddisfacente sistemazione;
°°°°c) assicurare, in caso di adozione in altro paese che il fanciullo fruisca di misure di tutela e di condizioni equivalenti a quelle esistenti nel caso di adozione a livello nazionale
°°°°d) prendere tutte le debite misure atte a garantire che, nell'adozione in un altro paese, la sistemazione del fanciullo non comporti un lucro finanziario illecito per quanti vi siano implicati;
°°°°e) perseguire gli obiettivi del presente articolo attraverso la stipula di accordi bilaterali o multilaterali e compiere ogni sforzo in questo contesto per garantire che la sistemazione del fanciullo in un altro paese venga seguita dalle autorità o dagli organi competenti.
Articolo 22
1. Gli Stati parti devono prendere appropriate misure per garantire al fanciullo che cerchi di ottenere lo status di rifugiato o che sia considerato rifugiato in virtù delle leggi e procedure internazionali o interne, che sia solo o accompagnato dai genitori o da qualsiasi altra persona, la fruizione di un'adeguata protezione ed assistenza umanitaria per consentirgli di godere dei diritti che gli riconoscono la presente Convenzione e gli altri strumenti internazionali relativi ai diritti umani o di carattere umanitario, di cui i suddetti Stati siano parti.
2. A tal fine, gli Stati parti devono fornire la cooperazione, che riterranno necessaria, ad ogni sforzo compiuto dalle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative e non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovino in simili condizioni e per rintracciare i genitori o altri membri della famiglia di qualsiasi bambino rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie alla riunificazione della famiglia. Nei casi in cui non vengano ritrovati né i genitori, né alcun altro membro della famiglia, deve essere accordata al fanciullo, in base ai principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di cui fruisca qualunque fanciullo privato per qualsiasi ragione, temporaneamente o permanentemente dell'ambiente familiare.
Articolo 23
1. Gli Stati parti riconoscono che un fanciullo fisicamente o mentalmente disabile deve godere di una vita soddisfacente che garantisca la sua dignità, che promuova la sua autonomia e faciliti la sua partecipazione attiva alla vita della comunità.
2. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo disabile cure speciali ed incoraggeranno e garantiranno la concessione, nella misura delle risorse disponibili, ai fanciulli disabili in possesso degli appositi requisiti ed a quanti se ne prendano cura, dell'assistenza di cui sia stata fatta richiesta e che risulti adeguata alle condizioni del fanciullo ed alle specifiche condizioni dei genitori o di altri che si prendano cura di lui.
3. In relazione ai particolari bisogni di un fanciullo disabile, l'assistenza fornita in conformità al paragrafo 2 sarà gratuita, ogniqualvolta risulti possibile, tenuto conto delle risorse finanziarie dei genitori o di quanti abbiano cura del fanciullo e sarà intesa ad assicurare che il fanciullo disabile possa efficacemente disporre ed usufruire di istruzione, addestramento, cure sanitarie, servizi di riabilitazione, preparazione ad un impiego ed occasioni di svago tendenti a far raggiungere al fanciullo l'integrazione sociale e lo sviluppo individuale più completo possibile, incluso lo sviluppo culturale e spirituale.
4. Gli Stati parti devono promuovere nello spirito della cooperazione internazionale lo scambio di informazioni adeguate nel campo delle cure sanitarie preventive, del trattamento medico, psicologico e funzionale del fanciullo disabile tra cui la diffusione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a questi dati, allo scopo di consentire agli Stati parti di migliorare le loro capacità e competenze e di ampliare la loro esperienza in questi settori. A questo proposito, particolare attenzione sarà rivolta alle esigenze dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 24
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo al godimento dei più alti livelli raggiungibili di salute fisica e mentale e alla fruizione di cure mediche riabilitative. Gli Stati parti devono sforzarsi di garantire che il fanciullo non sia privato del diritto di beneficiare di tali servizi.
2. Gli Stati parti si sforzano di assicurare la realizzazione integrale di questo diritto ed in particolare devono prendere misure appropriate per:
a) ridurre il tasso di mortalità neonatale ed infantile;
b) garantire a tutti i bambini la necessaria assistenza e cure mediche, con particolare riguardo allo sviluppo ed ai servizi sanitari di base
c) combattere le malattie e la malnutrizione nel quadro delle cure mediche di base mediante, tra l'altro, I'utilizzo di tecniche prontamente disponibili e la fornitura di adeguati alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenuto conto dei rischi di inquinamento ambientale;
d) garantire appropriate cure mediche alle madri in stato di gravidanza;
e) garantire che tutti i membri della società, in particolare i genitori ed i fanciulli, siano informati sull'uso di conoscenze di base circa la salute e la nutrizione infantile, i vantaggi dell'allattamento materno, I'igiene personale ed ambientale, la prevenzione degli incidenti, e beneficino di un aiuto che consenta loro di avvalersi di queste informazioni;
f) sviluppare la medicina preventiva, I'educazione dei genitori e l'informazione ed i servizi in materia di pianificazione familiare.
3. Gli Stati parti devono prendere tutte le misure efficaci ed appropriate per abolire le pratiche tradizionali che possano risultare pregiudizievoli alla salute dei fanciulli.
4. Gli Stati parti s'impegnano a promuovere e ad incoraggiare la cooperazione internazionale allo scopo di garantire progressivamente la piena realizzazione del diritto riconosciuto in questo articolo. A questo proposito i bisogni dei paesi in via di sviluppo saranno tenuti in particolare considerazione.
Articolo 25
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo sottoposto dalle autorità competenti a cure, prevenzione o trattamento fisico o mentale, il diritto ad un riesame periodico di tale trattamento e di qualsiasi altra circostanza relativa alla sua sistemazione.
Articolo 26
1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, nonché delle assicurazioni sociali, e devono prendere misure necessarie perché questo diritto venga pienamente realizzato in conformità alla loro legislazione interna.
2. Tali prestazioni dovrebbero essere garantite, quando il caso lo richieda, tenuto conto delle risorse e delle specifiche condizioni del fanciullo e delle persone responsabili del suo mantenimento, nonché di ogni altra considerazione pertinente in materia per quanto concerne la richiesta di prestazioni fatte dal fanciullo o a suo nome.
Articolo 27
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente atto a garantire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale, e sociale.
2. I genitori o le altre persone aventi cura del fanciullo hanno primariamente la responsabilità di assicurare, nei limiti delle loro possibilità e delle loro disponibilità finanziarie, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.
3. Gli Stati parti, sulla base delle condizioni nazionali e dei loro mezzi, devono prendere le misure opportune per assistere i genitori del fanciullo o chi ne sia responsabile nell'attuazione di questo diritto e, in caso di necessità, devono fornire un'assistenza materiale e programmi di supporto, in particolare per quel che riguarda la nutrizione, il vestiario e l'alloggio.
4. Gli Stati parti adotteranno appropriate misure al fine di assicurarsi della possibilità di garantire il sostentamento del fanciullo da parte dei genitori o di altre persone aventi una responsabilità finanziaria a tale riguardo, sia sul proprio territorio, che all'estero. In particolare, allorquando la persona avente una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo viva in un paese diverso, gli Stati parti promuoveranno il ricorso ad accordi internazionali nonché la stipula di trattati in materia e l'adozione di altri appropriati strumenti.
Articolo 28
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad avere un'educazione e, nell'ottica della progressiva piena realizzazione di tale diritto e sulla base di eguali opportunità, devono in particolare:
a) rendere l'istruzione primaria gratuita ed obbligatoria per tutti;
b) promuovere lo sviluppo di varie forme di istruzione secondaria sia generale che professionale, renderle utilizzabili ed accessibili a tutti i fanciulli, e adottare misure appropriate quali l'introduzione della gratuità dell'insegnamento e l'offerta di un'assistenza finanziaria nei casi di necessità
c) rendere l'istruzione superiore accessibile a tutti sulla base delle capacità, con ogni mezzo appropriato;
d) rendere l'informazione educativa e l'orientamento professionale disponibili ed alla portata di tutti i fanciulli;
e) prendere provvedimenti atti ad incoraggiare la regolare frequenza scolastica e la riduzione dei tassi di abbandono.
2. Gli Stati parti devono prendere ogni misura appropriata per assicurare che la disciplina scolastica venga impartita rispettando la dignità umana del fanciullo ed in conformità alla presente Convenzione.
3. Gli Stati parti devono promuovere e favorire la cooperazione internazionale in materia di educazione, in particolare al fine di contribuire all'eliminazione dell'ignoranza e dell'analfabetismo nel mondo intero e facilitando l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche ed ai metodi di insegnamento. A questo proposito i bisogni dei paesi in via di sviluppo devono essere tenuti in particolare considerazione.
Articolo 29
1. Gli Stati parti concordano sul fatto che l'educazione del fanciullo deve tendere a:
a) promuovere lo sviluppo della personalità del fanciullo, dei suoi talenti, delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutto l'arco delle sue potenzialità;
b) inculcare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dei principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite
c) inculcare nel fanciullo il rispetto dei genitori della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionaili del paese in cui vive, del paese di cui è originario e delle civiltà diverse dalla propria
d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli, gruppi etnici, nazionali e religiosi, e persone di origine autoctona;
e) inculcare nel fanciullo il rispetto per l'ambiente naturale.
2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell'articolo 28 deve essere interpretata quale interferenza nella libertà degli individui e degli enti di creare e dirigere istituzioni educative, a condizione che i principi enunciati nel paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'istruzione impartita in tali istituti risulti conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.
Articolo 30
Negli Stati in cui esistano minoranze etniche, religiose o linguistiche o persone di origine autoctona il fanciullo che appartenga ad una di queste minoranze o che sia autoctono non deve essere privato del diritto di avere la propria vita culturale, di professare o praticare la propria religione o di avvalersi della propria lingua in comune con gli altri membri del suo gruppo.
Articolo 31
1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed allo svago, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età, ed a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.
2. Gli Stati parti devono rispettare e promuovere il diritto del fanciullo a partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l'organizzazione di adeguate attività di natura ricreativa, artistica e culturale in condizioni di uguaglianza.
Articolo 32
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad essere protetto contro lo sfruttamento economico e qualsiasi tipo di lavoro rischioso o che interferisca con la sua educazione o che sia nocivo per la sua salute o per il suo svilppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.
2. Gli Stati parti devono prendere misure di natura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per garantire l'applicazione di questo articolo. A tal fine, e tenuto conto delle disposizioni pertinenti di altri strumenti internazionali, gli Stati parti devono in particolare:
a) fissare l'età minima per essere ammessi ad un impiego;
b) stabilire un'appropriata disciplina in materia di orario e di condizioni di lavoro;
c) stabilire pene o altre sanzioni adeguate per garantire l'effettiva applicazione di questo articolo.
Articolo 33
Gli Stati parti devono adottare ogni appropriata misura di carattere legislativo, amministrativo, sociale ed educativo, per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, quali risultano definite nelle convenzioni internazionali, e per prevenire l'impiego di bambini nella produzione illegale e nel traffico di tali sostanze.
Articolo 34
Gli Stati parti s'impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e violenza sessuale. A tal fine gli Stati parti devono prendere in particolare ogni misura adeguata sul piano nazionale, bilaterale e multilaterale, per prevenire:
a) I'induzione o la coercizione di un fanciullo per coinvolgerlo in attività sessuali illecite
b) lo sfruttamento dei fanciulli nella prostituzione o in altre pratiche sessuali illecite
c) lo sfruttamento dei fanciulli in spettacoli e materiali pornografici.
Articolo 35
Gli Stati parti devono prendere ogni misura appropriata sul piano nazionale bilaterale e multilaterale per prevenire il rapimento, la vendita o il traffico di fanciulli a qualsiasi fine o sotto qualunque forma.
Articolo 36
Gli Stati parti devono proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento pregiudizievole a qualsiasi aspetto del suo benessere.
Articolo 37
Gli Stati parti s'impegnano a garantire che:
a) nessun fanciullo sia soggetto a tortura o a trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti; né la pena capitale, né l'ergastolo senza possibilità di liberazione debbono venire irrogate per reati commessi da persone in età inferiore ai 18 anni
b) nessun fanciullo debba essere privato della sua libertà illegalmente o arbitrariamente. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono venire utilizzati esclusivamente come misura estrema, e per il periodo più breve possibile
c) qualsiasi fanciullo privato della libertà debba essere trattato con umanità e rispetto per la dignità umana, e secondo modalità che tengano conto delle persone della sua età. In particolare qualsiasi fanciullo privato della libertà deve essere detenuto separato dagli adulti, a meno che la soluzione contraria non sia considerata preferibile nell'interesse superiore del fanciullo, e deve avere il diritto di mantenere i contatti con la propria famiglia attraverso la corrispondenza e visite, salvo circostanze particolari
d) qualsiasi fanciullo privato della libertà debba avere il diritto di potersi prontamente avvalere dell'assistenza legale o di qualsiasi altra natura, nonché del diritto di contestare la legittimità di tale privazione di libertà davanti ad un tribunale o un'altra autorità competente, indipendente e imparziale, e il diritto ad una rapida decisione sul suo caso.
Articolo 38
1. Gli Stati parti s'impegnano a rispettare ed a garantire il rispetto delle norme di diritto internazionale umanitario, applicabili nei casi di conflitto armato e la cui tutela si estenda ai fanciulli.
2. Gli Stati parti devono adottare ogni possibile misura per garantire che nessuna persona in età inferiore ai 15 anni prenda direttamente parte alle ostilità.
3. Gli Stati parti devono astenersi dal reclutare nelle forze armate qualsiasi persona che non abbia compiuto il quindicesimo anno di età. Nel reclutare quanti abbiano compiuto il 15mo anno di età ma non ancora il 18mo, gli Stati parti si sforzeranno di dare la precedenza ai più anziani.
4. In conformità all'obbligo che loro incombe in virtù del diritto internazionale, di proteggere la popolazione civile durante i conflitti armati, gli Stati parti devono prendere ogni possibile misura per garantire cura e protezione ai fanciulli colpiti da un conflitto armato.
Articolo 39
Gli Stati parti adotteranno ogni appropriata misura al fine di assicurare il recupero fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di un fanciullo vittima di qualsiasi forma di negligenza, di sfruttamento o di sevizie, di tortura o di qualsiasi altra forma di trattamento o punizione crudele, inumana o degradante, o di conflitto armato. Tale recupero e reinserimento avrà luogo in un ambiente che favorisca la salute, il rispetto di sé e la dignità del fanciullo.
Articolo 40
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo accusato e riconosciuto colpevole di aver violato la legge penale ad essere trattato in un modo che risulti atto a promuovere il suo senso di dignità e valore, che rafforzi il suo rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali altrui, e che tenga conto della sua età, nonché dell'esigenza di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli assumere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.
2. A tal fine, e tenuto conto delle pertinenti disposizioni degli strumenti internazionali, gli Stati parti devono garantire in particolare che:
a) nessun fanciullo sia perseguito, accusato o riconosciuto colpevole di aver infranto la legge penale a causa di atti o omissioni che non erano proibiti dal diritto nazionale o internazionale nel momento in cui furono commessi
b) qualsiasi fanciullo sospettato o accusato di aver infranto la legge abbia almeno le seguenti garanzie:
I - essere considerato innocente fino a che la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata
II - essere sollecitamente e direttamente informato delle accuse a suo carico, o all'occorrenza tramite i suoi genitori o tutori, ed avere l'assistenza legale o di altra natura nella preparazione e presentazione della sua difesa;
III - avere la propria causa istruita senza indugi da un organo giudiziario o da un'autorità competente, indipendente e imparziale, in un'udienza equa e conforme alla legge, in presenza del legale o con altra adeguata assistenza, a meno che ciò non sia considerato contrario all'interesse superiore del fanciullo, in particolare in ragione della sua età o condizione, nonché di quella dei suoi genitori o tutori;
IV - non essere obbligato a testimoniare o a confessarsi colpevole, interrogare o far interrogare i testimoni a carico, ed ottenere la comparizione e la deposizione dei testimoni a discarico, in condizioni di uguaglianza;
V - se considerato colpevole di aver infranto la legge penale, presentare appello contro tale pronunciamento e qualsiasi provvedimento ad esso conseguente presso un'istanza giuridica o a un'attività competente, indipendente e imparziale di grado più elevato, come stabilito dalla legge;
VI - avvalersi dell'assistenza gratuita di un interprete, qualora non sia in grado di parlare o di comprendere la lingua utilizzata;
VII - avere il pieno rispetto della sua "privacy" in tutte le fasi del procedimento.
3. Gli Stati parti devono cercare di promuovere l'adozione di leggi, procedure, I'insediamento di autorità e di istituzioni riguardanti in modo specifico i fanciulli perseguiti o accusati o riconosciuti colpevoli di aver infranto la legge penale, e in particolare s'impegneranno a:
a) fissare un'età minima al di sotto della quale i fanciulli devono essere considerati non capaci di infrangere la legge penale;
b) adottare misure, ogniqualvolta risulti possibile ed auspicabile, per trattare i casi di tali fanciulli senza far ricorso a procedimenti giudiziari, a condizione che il diritto umano e le garanzie legali siano pienamente rispettati.
4. Saranno previste norme relative alla tutela, all'orientamento e alla supervisione, alla consulenza, all'affidamento familiare, a programmi di formazione educativa generale, professionale nonché a soluzioni alternative al trattamento istituzionale, al fine di garantire che i fanciulli vengano trattati in modo adeguato al loro benessere e proporzionato sia alla loro specifica condizione sia al reato commesso.
Articolo 41
Nessuna disposizione di questa Convenzione pregiudicherà il dettato di qualsiasi normativa che risulti più favorevole alla realizzazione dei diritti del fanciullo e che sia contenuta:
a) nella legislazione di uno Stato parte, oppure
b) nel diritto internazionale in vigore in quello Stato.

PARTE II

Articolo 42
Gli Stati parti si impegnano a far conoscere diffusamente i principi e le norme della Convenzione, in modo attivo ed adeguato, tanto agli adulti quanto ai fanciulli.
Articolo 43
1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nella realizzazione degli obblighi da essi contratti in virtù della presente Convenzione, sarà istituito un Comitato sui diritti del fanciullo, che svolgerà le funzioni qui sotto indicate.
2. Il Comitato sarà composto di 10 esperti di alta qualità morale e riconosciuta competenza nel campo disciplinato dalla presente Convenzione. I membri del Comitato saranno eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini ed agiranno a titolo personale, tenuto conto di un'equa ripartizione geografica nonché dei principali ordinamenti giuridici.
3. I membri del Comitato saranno eletti a scrutinio segreto sulla base di una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascun Stato parte può designare una persona tra i suoi cittadini.
4. La prima elezione dei membri del Comitato avrà luogo non oltre 6 mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione e successivamente ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ciascuna elezione, il Segretario Generale delle Nazioni Unite invierà una lettera agli Stati parti con l'invito a sottoporgli i rispettivi nominativi entro due mesi. Il Segretario generale preparerà quindi una lista in ordine alfabetico delle persone designate con l'indicazione degli Stati parti che le hanno designate e la sottoporrà agli Stati parti della Convenzione.
5. L'elezione sarà effettuata nel corso di una riunione degli Stati parti convocata dal Segretario generale nella sede delle Nazioni Unite. Alla riunione, per la validità della quale si richiede il quorum dei due terzi degli Stati parti, risulteranno elette quelle persone che avranno ottenuto il più alto numero di voti e la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati presenti e votanti.
6. I membri del Comitato saranno eletti per un periodo di quattro anni. Se vengono nuovamente designati, sono rieleggibili. Il mandato di cinque dei membri eletti alla prima elezione scadrà al termine di due anni; immediatamente dopo la prima elezione i nomi di questi cinque membri saranno sorteggiati dal Presidente della riunione.
7. In caso di morte di un membro del Comitato, o di sue dimissioni, o di suo impedimento ad assolvere il proprio compito per qualsiasi altro motivo, lo Stato parte che ha designato tale membro provvederà a designare un altro esperto tra i propri cittadini fino alla scadenza del rispettivo mandato, su approvazione del Comitato.
8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.
10. Le riunioni del Comitato si terranno normalmente presso la sede delle Nazioni Unite o in qualsiasi altro luogo appropriato deciso dal Comitato. Il Comitato terrà almeno una riunione l'anno. La durata delle sessioni del Comitato è fissata e modificata, se necessario, da una riunione degli Stati parti della presente convenzione, previa approvazione dell'Assemblea generale.
10 bis. Il Segretario generale delle Nazioni Unite fornirà il personale necessario ed i locali atti ad assicurare l'efficace adempimento delle funzioni del Comitato ai sensi della presente Convenzione.
11. (Con l'approvazione dell'Assemblea generale, i membri del Comitato istituito ai sensi della presente Convenzione, riceveranno emolumenti prelevati sul bilancio delle Nazioni Unite nelle modalità ed alle condizioni stabilite dall'Assemblea generale) oppure (Gli Stati parti sono responsabili delle spese dei membri del Comitato nell'adempimento delle loro funzioni).
12. (Gli Stati parti prendono a loro carico le spese relative allo svolgimento delle riunioni degli Stati parti e del Comitato compreso il rimborso alle Nazioni Unite di ogni spesa, quale i costi del personale e dei locali, sostenuta dalle Nazioni Unite ai sensi del paragrafo 10 bis di questo articolo).
Articolo 44
1. Gli Stati parti s'impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite, rapporto sulle misure da essi adottate per applicare i diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi compiuti nella realizzazione di questi diritti:
a) entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;
b) successivamente ogni cinque anni.
2. I rapporti redatti in base a questo articolo indicheranno i fattori e le eventuali difficoltà che impediscano agli Stati parti di assolvere pienamente gli obblighi previsti nella presente Convenzione. I rapporti devono anche contenere informazioni sufficienti che consentano al Comitato di avere un'idea precisa in merito all'attuazione della Convenzione in quel paese.
3. Lo Stato parte che abbia presentato un rapporto iniziale completo non è tenuto nei successivi rapporti, trasmessi ai sensi del paragrafo 1/b, a ripetere le informazioni di base precedentemente fornite.
4. Il Comitato può richiedere agli Stati parti ogni ulteriore informazione relativa all'applicazione della Convenzione.
5. Il Comitato sottoporrà all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite il Consiglio economico e sociale, ogni due anni, rapporti sulle proprie attività.
6. Gli Stati parti s'impegnano a garantire un'ampia diffusione ai loro rapporti nel proprio
Articolo 45
Allo scopo di promuovere l'effettiva applicazione della Convenzione e di incoraggiare la cooperazione internazionale nel campo disciplinato dalla Convenzione medesima:
a) Le agenzie specializzate, I'UNICEF ed altri organismi delle Nazioni Unite hanno il diritto di farsi rappresentare in occasione dell'esame dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione facenti capo al loro mandato. Il Comitato può invitare le agenzie specializzate, I'UNICEF e qualsiasi altro organismo- competente che riterrà appropriato, a fornire pareri sull'applicazione della Convenzione nei settori di rispettiva competenza. Esso può invitare le agenzie specializzate e l'UNICEF a sottoporgli rapporti sull'applicazione della Convenzione nei settori di rispettiva competenza.
b) Il Comitato trasmette, se lo ritiene opportuno, alle agenzie specializzate, all'UNICEF e ad altri organismi competenti, qualsiasi rapporto degli Stati parti che contenga una richiesta o indichi un bisogno di consulenza o di assistenza tecnica sulla base delle osservazioni e dei suggerimenti del Comitato eventualmente espressi su questa richiesta o indicazioni;
c) Il Comitato può raccomandare all'Assemblea generale di chiedere al Segretario generale di intraprendere a suo nome studi su temi specifici relativi ai diritti del fanciullo;
d) Il Comitato può formulare suggerimenti e raccomandazioni di ordine generale basati sulle informazioni ricevute a norma degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione. Tali suggerimenti e raccomandazioni saranno trasmessi ad ogni Stato parte interessato e sottoposti all'attenzione dell'Assemblea generale unitamente agli eventuali commenti degli Stati parti.

PARTE III

Articolo 46
La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.
Articolo 47
La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 48
La presente Convenzione resterà aperta all'adesione di qualsiasi Stato. Gli strumenti di adesione verranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 49
1. La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per lo Stato che ratifichi la presente Convenzione o vi aderisca dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo il deposito dello strumento di ratifica o di adesione da parte di tale Stato.
Articolo 50
1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositare il testo presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà le proposte di emendamento agli Stati parti chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Qualora nei quattro mesi successivi alla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronunci a favore di tale conferenza, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Qualsiasi emendamento adottato dalla maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla conferenza verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
2. Qualsiasi emendamento adottato in conformità al paragrafo 1 di questo articolo entra in vigore una volta approvato dall'Assemblea ed accettato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati parti della presente Convenzione.
3. Dopo la sua entrata in vigore, l'emendamento vincola quegli Stati che lo abbiano accettato mentre gli altri Stati restano vincolati dalle disposizioni della Convenzione e da qualsiasi emendamento essi abbiano accettato.
Articolo 51
1. Il Segretario generale riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve apposte dagli Stati al momento della ratifica o dell'adesione.
2. Non sarà consentita una riserva incompatibile con l'oggetto e gli scopi della presente Convenzione.
3. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne informerà gli Stati parti. Tale notifica avrà effetto alla data in cui sarà stata ricevuta dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 52
Uno Stato parte può denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto la notifica.
Articolo 53
Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è il depositario della presente Convenzione.
Articolo 54
La presente Convenzione, i cui testi in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Versione italiana non ufficiale, ripresa dal volume "I diritti del bambino. Riflessioni educative e proposte didattiche", Roma, Edizioni Anicia, 1990.

 


Il consumo critico nella vita d’ogni giorno

proposte di scelte possibili per un futuro sostenibile

 

di Ilaria BUCCIONI

Atti del convegno "verso la nascita di una coscienza planetaria" dell’Associazione Amaranto

 

Partiamo da alcuni semplici dati

·         826 milioni di poveri assoluti (ultimo vertice FAO di quest’anno);

·         25 milioni di bambini lavoratori di cui (500.000 censiti ufficialmente in Italia, 800.000 non ufficialmente);

·          611 milioni di euro di esportazioni autorizzate di armi gestite da banche italiane;

 

Se uniamo a questi dati quelli relativi all’ambiente (es. lo sconcertante tasso di riduzione delle foreste e gli stravolgimenti climatici che stanno causando gravi danni anche in casa nostra) e quelli piuttosto sconcertanti sull’economia italiana, sull’economia mondiale e sui livelli di disoccupazione, avremo un quadro non del tutto roseo della nostra società.

Parlandovi di consumo critico devo forzatamente prendere in considerazione le due crisi fondamentali che i dati succitati ci evidenziano. Da un lato la crisi della sostenibilità ambientale, dall’altra una crisi che invece riguarda la giustizia, che investe l’uomo, la sua vita, la sua dignità. Diventa pertanto inevitabile riprendere un concetto che coinvolge la qualità della nostra vita ed il nostro concetto di benessere, quella famosa parola legata al PIL – prodotto interno lordo. Ci hanno sempre insegnato a considerare il benessere come il “ben avere” e ci hanno sempre detto che più il PIL cresce più il nostro benessere aumenta. Questo è stato vero fino ad un certo punto della nostra storia, da decenni questo parametro si alimenta anche dei costi degli squilibri sociali e dei problemi ambientali. Questo accade perché la crescita di consumi di beni e servizi continua a salire nonostante si tratti anche di spese relative alla nostra salute, spese per il risanamento dei danni provocati al pianeta e così via. Ci chiediamo pertanto se ha ancora senso basarsi su un’unità di misura, su un “concetto” che ormai ha perso la sua validità.

In effetti, se guardiamo ciò che sta succedendo intorno a noi ci rendiamo conto che questa struttura economica sta perdendo veramente significato.

D’altra parte vorrei anche richiamare l’attenzione sulla nostra responsabilità di singoli di fronte a tutto questo, e la scelta di un consumo critico presuppone l’essere coscienti del peso che abbiamo nei confronti del mondo in cui viviamo, di noi stessi, della vita intorno a noi.

Che cos’è il consumo critico? Innanzi tutto è un nuovo modo di pensare, di assumere informazioni, di porci davanti alla nostra vita quotidiana portando queste grosse tematiche globali ad un livello locale, nella vita di ogni giorno.

Il consumo critico investe il nostro rapporto con le cose, ci spinge a chiederci che funzione hanno nella nostra vita. Riprendo un esempio di W. Sachs, studioso del Wupperthal Institut, il quale ricordava come all’interno di una tenda di indiani americani sono stati rinvenuti mediamente un centinaio di oggetti mentre nelle nostre case si parte da un minimo di diecimila. Questo rapporto dovrebbe far scattare la nostra riflessione!

Il consumo critico investe anche la nostra relazione con il tempo, ponendoci il quesito sul “riempirci la vita di attività e di cose utili e meno utili”, che necessitato di essere scelte, curate e poi smaltite.

Il consumo critico investe la nostra relazione con la terra e l’uso che ne facciamo, il rapporto con noi stessi e con gli altri.

In quest’ottica volevo parlarvi di due esperienze molto concrete che lungi dal voler essere la “soluzione ideale”, ma sono, a mio avviso, di grande supporto alla creazione di una coscienza planetaria; alternative che dimostrano che una nuova visione è concretamente possibile.

Da una parte abbiamo l’esperienza del commercio equo e solidale, dall’altra l’esperienza dei Bilanci di Giustizia.

Tutte e due partono da un principio fondamentale: la qualità della vita, quindi una vita sostenibile, non può essere ottenuta a spese della collettività. Quindi la qualità della vita deve avere insito un concetto di democraticità assoluta.

Il commercio equo solidale nasce intorno agli anni ’60 in Olanda, approda in Italia negli anni ‘80 con una piccolo negozio e adesso si fregia di migliaia di botteghe in tutto il mondo. I principi fondamentali che lo contraddistinguono sono innanzitutto il rapporto diretto fra produttori e consumatori, eliminando  intermediari che rendono i prezzi più elevati e frequentemente favoriscono lo sfruttamento della mano d’opera. Consideriamo per esempio due prodotti che arrivano sul nostro mercato: le banane e le scarpe sportive di qualche nota marca. Alla mano d’opera locale, per quanto riguarda le banane, arriva circa il 4,2% del prezzo finale, relativamente alle scarpe soltanto 1,69%. Tutto il resto va in piccola parte in tasse e trasporto e la maggior parte in pubblicità, in remunerazione per i vari azionisti, in margini per i dettaglianti. Quello che rimane effettivamente al lavoratore è il minimo. Parliamo di manodopera del Sud del mondo, ovvero di abitanti di paesi in via di sviluppo depauperati delle materie prime, che vengono trasformate da noi paesi ricchi che ovviamente cerchiamo di pagare il meno possibile e di rivenderle loro sotto forma di prodotti finiti. Il commercio equo e solidale cerca di interrompere questa catena e di garantire un salario e condizioni di lavoro eque. Da una parte si protegge il lavoratore, dall’altra si cerca di proteggere anche l’ambiente promuovendo una modalità di produzione che sia sostenibile.

Se in un primo momento il commercio equo si occupava soprattutto di realtà collocate nei paesi in via di sviluppo, gradualmente ha coinvolto anche prodotti italiani che rispettano caratteristiche precise e rigorose. Una parte delle entrate delle cooperative (o comunque delle realtà rigorosamente trasparenti e democratiche che producono) è reinvestita non soltanto nell’ambito della struttura stessa, ma anche in iniziative che favoriscono l’avanzamento della comunità in cui sono inserite. Questo è un passo molto importante: il commercio come momento di crescita e di sviluppo sociale. Quindi il commercio equo promuove i diritti umani e crea una relazione diretta fra produttori e consumatori portando una fondamentale informazione che permette di riconsiderare il valore di un prodotto, ci spinge a guardare l’etichetta e a pensare che un oggetto è stato realizzato dal lavoro di un altro uomo, da un essere umano diverso da noi. Rivalutare il bene in sé e per sé significa oltretutto rendersi conto del potere che come consumatori abbiamo e ci chiede di entrare in un supermercato a fare la spesa in modo assolutamente critico, cosciente, consapevole.

I prodotti del commercio equo solidale vengono venduti prevalentemente attraverso le “botteghe del mondo”, ma da alcuni anni sono presenti anche nella grande distribuzione. L’8,5% del mercato del commercio equo ha suscitato l’interesse di quest’ultima dov’è presente con il marchio TRANSFAIR, che rispetta comunque i rigorosi criteri di selezione che il commercio equo si è dato. Ciò significa rigorosi controlli dei produttori anche in un circuito che sembra un po’ sfuggente suscitando un grosso confronto sull’eticità dell’operazione. D’altra parte il commercio equo stimola anche le organizzazioni nazionali ed internazionali a pensare ad una modalità diversa di fare commercio rimanendo all’interno di questo sistema. Così pensano anche i consumatori italiani che, secondo dati pubblicati dal mensile Altreconomia, hanno sviluppato parte di questa mentalità critica di acquisto per una percentuale del 27%. Percentuale allettante che ci obbliga a stare attenti alla sua gestione, perché il commercio equo preservi le sue caratteristiche peculiari che lo rendono un forte stimolo per la nascita di una possibile alternativa, pur rimanendo nel grande gioco dell’economia internazionale.

Un’esperienza diversa che abbraccia più ambiti della nostra vita è quella di Bilanci di Giustizia. La campagna nasce dall’idea di un’economista romano Alberto Castagnola, ed è stata poi presentata all’Arena dei Beati Costruttori di Pace. Bilanci di Giustizia è una campagna che coinvolge famiglie che in qualche modo fungono da laboratorio. Dal ’93 sono più o meno 600 le famiglie che ne fanno parte, che vi aderiscono, ma molti di più i single e le famiglie che vi ruotano intorno. In concreto  ogni famiglia, ogni soggetto con potere d’acquisto si è preso l’onere di informarsi su quello che succede nel mondo che lo circonda iniziando a fare la spesa e a condurre la propria vita in modo più critico e responsabile. Si tiene così un formale bilancio delle proprie spese e dei propri investimenti spostando normali azioni quotidiane verso una modalità rispettosa nei confronti dell’ambiente e della dignità dell’uomo, della sua vita. Ognuno ha scelto i propri obiettivi mensili di spostamento nel pieno rispetto delle esigenze specifiche, con dei passi anche estremamente graduali. Questo significa che qualcuno ha scelto di iniziare spostando gli acquisti di beni coloniali quali caffè, the verso i prodotti del commercio equo solidale; qualcun altro sta spostandosi gradualmente verso il biologico ed il biodinamico; altri ancora hanno cominciato a ridurre l’uso della macchina favorendo i mezzi pubblici oppure la bicicletta e così via. Ciò comporta una revisione della modalità di rapportarsi con tutte le dimensioni della vita quotidiana in una maniera positiva e questo credo sia la grande speranza che la campagna dei Bilanci di Giustizia ci porta.

Questa speranza è però già qualcosa di concreto che ci libera da quel senso di oppressione e di impotenza che ci pervade ascoltando i dati allarmanti che ogni giorno ci vengono proposti: anche nel nostro piccolo, nella nostra quotidianità si può fare qualcosa di grande e pensiamo cosa significherebbe tutto ciò se da 600 le famiglie diventassero 6000, 60.000, 600.000…

La campagna propone fra gli spostamenti anche una modalità diversa di stare insieme, di porsi all’interno del sistema economico, facendo delle scelte oculate rispetto alla vita di ogni giorno ma anche cominciando a vivere con maggiore  sobrietà, chiedendosi se quello che stiamo per acquistare o fare serve veramente, a che cosa ci serve e considerare se va a colmare un bisogno “reale”. Per qualcuno questo potrebbe sembrare scandaloso visto che da ogni dove ci terrorizzano invitandoci a consumare altrimenti  “andremo a rotoli”. Dobbiamo chiederci se non sia il caso di fermarsi un attimo per iniziare un po’ di autocritica; chiederci se effettivamente questa costruzione economica nella quale viviamo abbia effettivamente senso, oppure se non sia il caso di prendere in mano le capacità di innovazione che l’essere umano ha sempre avuto, l’attitudine a superare il limite per iniziare delle trasformazioni a più livelli. L’evoluzione scientifica ed industriale degli ultimi 50 anni ha dimostrato l’enorme capacità di evoluzione dell’uomo e delle sue scoperte; perché non pensare (ed in alcuni settori già lo si sta facendo) di considerare in questo percorso anche il rispetto del pianeta e dell’uomo? Teniamo presente che stiamo vivendo su un’isola felice che non si potrà garantire delle mura di cinta alte a sufficienza per proteggerci dall’invasione di chi sta molto peggio di noi e che noi abitanti del mondo ricco e industrializzato contribuiamo a tenere in quelle condizioni: siamo appena agli inizi del fenomeno dell’immigrazione.

L’economia quotidiana non riguarda solo il carrello del supermercato, riguarda anche gli investimenti. Qualcuno avrà sentito parlare di Banca Etica, di MAG (mutue autogestite), strutture inserite in circuiti trasparenti che favoriscono esclusivamente investimenti  rispettosi dei valori succitati.

Ciò su cui mi preme fermarmi è comunque un senso di positività che pervade questa nuova ottica di pensiero; non è necessario sentirsi filantropi per cominciare a guardare a queste problematiche e per iniziare un cambiamento anche nella vita quotidiana, perché queste modalità di cambiamento possono realmente investire la nostra vita positivamente.

Vorrei fornire dei dati oggettivi su esperienze limitate ma in ogni caso reali, di famiglie che vivono in questo mondo, collocati nella nostra società del 21° secolo.  Da un lato una positività più che oggettiva legata ad un risparmio; nel 2001 nel rapporto stilato grazie ai bilanci familiari inviati alla segreteria nazionale, si è evidenziato per l’entrata di un discreto numero di nuovi aderenti, un risparmio mensile pro-capite rispetto ai dati ISTAT di Lit 174.777. Nel 2000 si parla di 346.000 lire, nel ’99 perfino  427.000 rispetto ai dati ISTAT.

Questo ha permesso a qualcuno di fare delle scelte più conformi alle proprie esigenze anche nell’ambito lavorativo, mentre ad altri ha permesso di ridurre l’orario di lavoro per dedicarsi ad attività che maggiormente lo interessavano. Altri ancora hanno deciso che all’interno della propria famiglia soltanto uno dei due membri doveva continuare a lavorare, mentre l’altro si sarebbe dedicato ad altre cose. Dall’altra parte questa revisione dei consumi e degli stili di vita ha portato anche ad una rivalutazione di principi e di valori che forse appartenevano al nostro passato o non ci sono mai appartenuti. Parlo del rispetto di noi stessi, che significa iniziare a pensare che “io” sono importante e che ciò che mi piace, quello che mangio, quello che valgo sono dei principi ineluttabili che devo mettere sullo stesso piano di tutti gli altri valori della mia vita. Parlo anche di una rivalutazione delle relazioni con gli altri; questo significa favorire i momenti conviviali, una riduzione dell’uso della televisione, organizzare in  modo estremamente informale una rete di ospitalità da far invidia a qualche rampante catena alberghiera. Esperienze estremamente semplici e dopo le prime settimane di aggiustamento, di informazione,  la trasformazione avviene in modo naturale portando dei miglioramenti non indifferenti sulla qualità personale della vita.

Altro aspetto importante della campagna sono i momenti in cui gli aderenti si confrontano, sia sulle difficoltà, che sulle informazioni (parte fondamentale in tutto questo processo).  Quest’azione comune ha permesso di proporre all’opinione pubblica e alle amministrazioni locali degli interventi abbastanza importanti.

Per esempio parlando della risorsa acqua, uno degli obiettivi della campagna a livello nazionale è stato il monitoraggio dei suoi consumi. Non soltanto informazioni relative all’importanza e allo sfruttamento della risorsa, ma anche una proposta e un’attenzione a quanto sprechiamo. Ogni italiano nel 2001 ha consumato giornalmente circa 251 litri. Siamo riusciti stando semplicemente attenti a chiudere il rubinetto mentre ci laviamo, facendo attenzione agli sprechi in genere ad arrivare ad una media di 120 litri pro-capite.  A Firenze siamo arrivati perfino a 41 litri pro-capite, pur non compromettendo l’igiene personale e della casa. Ci sono piccole cose che possiamo fare nella vita quotidiana che vanno ad incidere sui massimi sistemi, ma anche sulla vera qualità della nostra vita.

Credo che la rivoluzione fondamentale sarà questa, la soluzione che farà innescare il cambiamento, pensare che queste azioni vanno ad incidere a livello internazionale, ma sono veramente un vantaggio a tutti i livelli nella nostra vita quotidiana personale. Questa è, a mio avviso, la chiave di volta per la trasformazione. La faccia positiva di questa medaglia credo sia ben sintetizzata da un murale che ormai ha fatto il giro del mondo:

“Quando il duro si fa gioco i giochi cominciano a durare”.

Nel momento in cui cominciamo a inquadrare questa nuova dimensione in modo positivo il meccanismo di trasformazione è automatico. Così la nuova ottica sarà più funzionale alla vita nella sua globalità.

                            §                           §                           §

 

Consigli per consumi …sostenibili.

 

1.                     COMPRA MENO

Non esistono prodotti ecologici, ma soltanto meno dannosi di altri. Ogni prodotto (anche un bicchier d’acqua) comporta un invisibile “zaino ecologico” fatto di consumo di natura, di energia e di tempo di lavoro.

 

1.                     COMPRA LEGGERO

Conviene scegliere i prodotti a minor intensità di materiali e con meno imballaggi, tenendo conto del loro peso diretto, ma anche indiretto (zaino ecologico).

 

1.                     COMPRA DUREVOLE

Buona parte dei cosiddetti beni durevoli viene cambiato troppo frequentemente (auto, mobili, vestiti…).

 

1.                     COMPRA SEMPLICE

Evita l’eccesso di complicazione, le pile e l’elettricità quando non siano indispensabili. In genere oggetti più sofisticati sono più fragili, meno riparabili, meno duraturi. Sobrietà e semplicità sono qualità di bellezza.

 

1.                     COMPRA VICINO

Spesso l’ingrediente più nocivo di un prodotto sono i chilometri che contiene. Comprare prodotti della propria regione riduce i danni ambientali dovuti ai trasporti e rafforza l’economia locale.

 

1.                     COMPRA SANO

Compra alimenti freschi, di stagione, nostrani, prodotti con metodi biologici, senza conservanti né coloranti. Spesso costano di più, ma è difficile dare un prezzo alla salute delle persone e dell’ambiente.

 

1.                     COMPRA PIU’ GIUSTO

Molte merci vengono prodotte in condizioni sociali, sindacali, sanitarie e ambientali inaccettabili, cerchiamo di non supportare tutto ciò.

 

1.                     COMPRA PRUDENTE

Attenzione alla sicurezza e alla qualità di certi articoli anche se la legislazione spesso non li vieta non considerando i danni alla salute e all’ambiente.

 

1.                     COMPRA SINCERO

Evita i prodotti troppo reclamizzati; la pubblicità la paghi tu.

 

1.                      INVESTI IN GIUSTIZIA

Favorisci circuiti di finanza etica e impianti che consumano meno energia.

 



La violazione della libertà di coscienza: i condizionamenti religiosi

 

E' necessario che ogni bambino del mondo possa essere ispirato e sospinto verso una esperienza spirituale orientata alla pace, alla tolleranza e al riconoscimento di un’unica Divinità o Dio, che ogni cultura chiama con i suoi nomi: Wanka Tanka, Buddha, Tao, Gesù, Manitu, Maometto o Grande Spirito. Ma se il mondo è da millenni frammentato, significa che ogni cultura e religione ha in qualche modo contribuito a questo. Di fatto che libertà spirituale esiste oggi sul pianeta, se ogni nazione ha una sua religione? Che libertà spirituale ha un bambino di seguire il suo cammino interiore se appena nato viene costretto a diventare cristiano, musulmano, ebreo, induista, buddhista o altro ancora? Ma cos’è allora la vera fede se dobbiamo "credere" solo in quel Dio? Forse la religione appartiene alla razza o alla cultura? È forse l’appartenenza ad una religione un obbligo sociale? Lo deve scegliere la famiglia per noi?

Dare ad un bambino una religione è violare completamente la sua libera scelta. È un atto di condizionamento del libero arbitrio che segnerà la sua intera vita come un marchio a fuoco, un vero lavaggio del cervello. Se non reputiamo corretto dare ad un bambino la tessera del partito semplicemente perché la sua famiglia o il suo gruppo sociale sono di quell’idea politica, a maggior ragione dobbiamo opporci ad ogni atto di condizionamento religioso.

 

Dall’Habeas Corpus all’Habeas Animam

La libertà spirituale dovrebbe essere riconosciuta come il primo diritto umano, il più profondo emblema del vero rispetto dei valori individuali.

Nella Magna Charta, firmata nel 1215 in Inghilterra da re Giovanni Senza Terra, appariva per la prima volta il concetto di libertà individuale fisica, l’Habeas Corpus: hai un corpo e questo corpo non può essere posseduto da altri che te, non può essere schiavizzato, percosso, rinchiuso o esiliato da nessuno tranne che dalla legge; questo corpo è tuo.

Ma è l’anima la vera essenza di ogni essere umano. Come si può essere liberi se la propria anima è condizionata ad esprimersi in una prescelta forma di religione? Oggi è necessario fare un passo avanti e aggiungere ai diritti umani anche il riconoscimento e la tutela della coscienza individuale in ogni suo aspetto; è il concetto di habeas animam: ogni individuo possiede la sua anima e nessuno può violare questa parte essenziale dell’essere umano. L’anima, la coscienza interiore, l’atman, il o come lo si desideri chiamare non può essere condizionata o forzata. Se questo rispetto diventasse un impegno socialmente accettato, il mondo diventerebbe un luogo sacro e libero. Se soltanto i bambini venissero aiutati a crescere spiritualmente nel rispetto e nella tolleranza delle innumerevoli scelte possibili, sarebbe una rivoluzione globale.